Ministero dell’Istruzione
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il
regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il
territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del
rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti,
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in
data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021,
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che
si allega alla presente Intesa);
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla
Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in
presenza”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, si impegna a
promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente
Istituto Comprensivo POLO OVEST - C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005 - Polovest2016 - Protocollo generale
Prot. 0004164/E del 07/08/2020 08:10:25 I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di
vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni
impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste
dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di
competenza.
A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane,
finanziarie e strumentali:
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza
via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24
agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni
di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure
di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere
amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente
Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del
Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno
riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità
pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei Direttori
generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle
Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di
coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS.
firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del
Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo
nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in
osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola
Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute
l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione
epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli
studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti
dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del
presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della
Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo
con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni
concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche
avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno
una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno
tre OO.SS.
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Il Ministero, inoltre, provvederà a:
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e
ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le
determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse assegnate e
finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad
integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui
contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio
prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie,
assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo
delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria
di emergenza sanitaria;
e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario
straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia
l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico
statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle
attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la
popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce
specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il
personale scolastico, sia di ruolo che supplente.
Saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso per l’utenza;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le
istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso
vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in
condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche,
nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
g) fornire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il quadro di
esigenze di spazi aggiuntivi per lo svolgimento della attività scolastica al fine di
individuare possibili soluzioni logistiche in luoghi quali musei, teatri o biblioteche o
archivi statali, da mettere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche;
h) fornire ai gestori delle scuole paritarie, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, il
quadro delle esigenze di spazi aggiuntivi per lo svolgimento della attività scolastica
delle istituzioni scolastiche statali, richiedendo agli stessi di mettere a disposizione
gratuitamente quelli eventualmente necessari;
i) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con
particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole e
sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento
previsto con gli allievi”;
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j) richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento
istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di
riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di
Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle
scuole;
k) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione
alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto
Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito
documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione
è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali
di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si
prevedono output di tipo formativo e informativo;
l) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza
sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di
conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno
richiesta (a mezzo certificato del MMG);
m) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno
scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei
cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione
con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica
amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;
n) definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come
previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del
CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza
e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARSCoV-
2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del
relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e
nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna
informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze
sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della
comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e
indifferibili.
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-
19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise
con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici
nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo
restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si stabilisce che:
- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore
scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole
esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine
di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità
degli ambienti;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali,
ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è
tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale,
gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
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- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID,
nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della
didattica a distanza;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti
all’interno dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro
ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il
regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed
uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente
scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di
massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
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 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della
Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti
scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro,
servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere
virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
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3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di
utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti
del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di
età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione
individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal
medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule,
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica
digitale integrata.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti
per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in
mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e
possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le
modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio
di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
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5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress,
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”,
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza;
• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di
coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie
didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità
e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i
quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli
Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni
scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e
psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e
comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di
una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto
scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di
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comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno,
quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive
saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure
quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione,
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di
primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione
con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a
tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per
l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact
tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati,
si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la
responsabilità individuale e genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta
immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di
raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande
rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche
nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena
sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale
consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione
epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei
lavoratori e degli studenti.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico
competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
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In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche,
ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici
del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio,
al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il
Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei
soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione
sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di
sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.
Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo
specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio
Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni
competenti sul territorio.
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Ministero dell’Istruzione
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LE PARTI INOLTRE CONVENGONO:
- sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal
Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali
non si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni;
- sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro
normativo vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso
il Ministero dell’Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte
del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
- sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione
nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del
decreto legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimento anche all’utilizzo
dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che
ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo
smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente
vigilanza degli spazi;
- sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in
condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere
nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole”
previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
- sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di
istruzione e formazione, con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del
sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009;
- garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare
attenzione all’insegnamento di sostegno.
Roma, 6 agosto 2020
Letto, approvato, sottoscritto:

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